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Quali sono le caratteristiche dei ganci di traino nazionali? Per un gancio di traino della categoria D2 di quanto deve essere il diametro del perno?
Le caratteristiche dei ganci di traino delle macchine agricole, impiegati in Italia, sono contenute nella tabella di unificazione CUNA NC 338-02, riconosciuta dal Ministero dei Trasporti.
Nel caso di un gancio di traino a perno della categoria D2 (caratteristiche: massa rimorchiabile 14t, carico verticale statico max 2000 daN, marcatura 14tV2) il diametro del perno deve essere di 43 mm (tolleranza +/- 0,5 mm).

Quali sono i centri prova OCSE operanti in Italia?
Il CRA-ISMA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura), del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sede di Treviglio - BG, accreditato per le prove previste dai Codici 1, 2 e 5; presso lo stesso istituto opera l'IIA (Istituto di Ingegneria Agraria) dell'Università di Milano per le prove sulle strutture ROPS montate sui trattori (Codici 3, 4, 6, 7, e 8); L'IMAMOTER (Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra) accreditato per lo svolgimento delle prove previste dai Codici da 1 a 8; il DEIAGRA (Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie) dell'Università di Bologna accreditato per i Codici 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'ENAMA coordina le attività dei Centri prova.

A chi bisogna rivolgersi per omologare un trattore o una struttura di protezione secondo i Codici OCSE in Italia?
La richiesta può essere inoltrata all'ENAMA, corredando la stessa di documentazione tecnica del trattore o della struttura di protezione che si intende omologare.

A seguito di un'omologazione comunitaria di un trattore è possibile circolare su strada in Italia?
Per circolare su strada è necessario sottoporre il trattore ad ulteriori verifiche ed accertamenti per "trasporre" l'omologazione CE nell'omologazione nazionale. L'ENAMA è in grado di offrire un supporto ai costruttori sia per l'omologazione comunitaria che per la sua trasposizione in quella nazionale.

Vorrei sapere la durata della garanzia che un costruttore deve prevedere per le macchine agricole: 12 o 24 mesi?
Il Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) regolamenta il tema delle garanzie che il venditore deve rilasciare all'acquirente, prescrivendo una garanzia legale di due anni, decorrenti dalla data di acquisto. Tale normativa si applica alla vendita di tutti i prodotti, ma limitatamente al caso in cui l'acquirente sia un consumatore, intendendosi come tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta". Ciò comporta che il costruttore deve rilasciare una garanzia di due anni solo a coloro che acquistano per utilizzare i beni al di fuori di una attività di impresa, compresa quella agricola. Nel caso invece di acquisto da parte di un professionista (intendendosi come tale colui che acquista un bene per utilizzarlo nell'ambito della sua attività di impresa) le norme di riferimento sono quelle del codice civile (artt. 1490 e ss.), a tenore delle quali la garanzia legale prevista è di un anno.

Possiedo un trattore agricolo con immatricolazione del 1990. Ora vorrei apportare delle modifiche tecniche allo (es: sostituire il sistema di frenatura con uno ad aria), posso ottenere l’omologazione?
La informiamo che il termine entro il quale è consentito apportare variazioni costruttive su trattrici agricole è pari a 10 anni dalla data di prima immatricolazione. Pertanto, in considerazione della data di immatricolazione del Suo trattore, la domanda non può essere accolta.

Ho un trattore agricolo e mi sorge un dubbio. Visto che con la mia utilitaria debbo fare una revisione periodica, mi chiedevo se dovevo farla anche per il trattore.
La informiamo per la revisione delle macchine agricole, il Codice della strada all’art. 111, al comma 1, prevede che: “Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.” Ad oggi il sistema di revisione non è stato ancora attivato con apposito decreto, pertanto non è prevista la revisione periodica delle macchine agricole. Le motivazioni sono legate alla peculiarità delle macchine agricole per le quali occorre evidentemente un sistema di revisione dedicato, con strumenti di verifica specifici, diversi da quelli impiegati per le altre categorie di veicoli. Occorre, inoltre, delineare quali requisiti vanno presi in considerazione e come verificarli.

Buongiorno, ho un trattore agricolo del 1985. Essendo sprovvisto di strutture di sicurezza in caso di ribaltamento, quindi non a norma, come posso aggiornarlo?
La informiamo che l’adeguamento dei trattori agricoli in merito al rischio di ribaltamento trova riferimento al punto 2.4, parte II, allegato V del D.Lgs. 81/08. Le indicazioni tecniche ed amministrative per poter installare il telaio di protezione ed anche le cinture di sicurezza sulle trattrici, sono contenute in apposite linee guida emanate dall'ISPESL, scaricabili gratuitamente dai seguenti links:
http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/telai_indice.asp

http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf

Ho acquistato un trattore agricolo nuovo, mi è stata chiesta la partita IVA agricola per immatricolarlo, vi chiedo gentilmente come devo fare visto che essendo un artigiano ho già una partita IVA, ma non agricola.
La richiesta avanzataLe è in linea con l’attuale Codice della strada (D.Lgs. n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni) il quale all’art.110 dispone che l’immatricolazione di macchine agricole avvenga a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. Con circolari del 29/10/2004, prot.4509/M360, e del 31 gennaio 2005, prot.596/M360, il Ministero dei trasporti ha fornito, relativamente alla dichiarazione di titolarità di cui all’art.110 citato, le indicazioni appresso indicate. In applicazione delle norme contenute nel DPR n.445/2000, la titolarità dell’impresa, per le imprese iscritte nel registro delle imprese, è comprovabile a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) attestante, in particolare: - iscrizione nel registro delle imprese, con specificazione della relativa sezione; - numero e data di iscrizione; - attività svolta; - tipo di impresa (impresa individuale, società, ecc.). Per le aziende agricole non sottoposte all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77, la dichiarazione di titolarità dell'impresa è comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attestante la titolarità di impresa o azienda agricola del dichiarante. Per quanto sopra, in ogni caso il soggetto che richiede l’immatricolazione deve essere titolare di azienda agricola.

Vorrei sapere la normativa riguardante la circolazione su strada di botti da diserbo trainate. Nello specifico è richiesta un'omologazione? Posso circolare con la botte piena? durante la fase di circolazione posso trasportare il prodotto chimico già miscelato nell'acqua?
Ai sensi dell’art.108 del vigente Codice della Strada, la circolazione delle macchine agricole trainate è subordinata al rilascio di un certificato di circolazione previo accertamento dei dati di identificazione del veicolo, delle caratteristiche e della sua corrispondenza alle prescrizioni tecniche disposte a norma di legge. Tali obblighi valgono anche per le macchine agricole trainate equipaggiate con serbatoio. La circolazione a pieno carico è inoltre ammessa se il dato relativo è riportato sui documenti di circolazione. In linea generale sulle macchine agricole è consentito il trasporto di merci classificate pericolose purché destinate agli impieghi agricoli e forestali; ad ogni modo per poter essere più precisi è necessario conoscere il tipo di prodotto e la sua percentuale di miscelazione.

I carri semoventi per la raccolta della frutta sono considerati a tutti gli effetti delle macchine agricole dotate di libretto di iscrizione all'UMA, con la propria targa, e che sono quindi assicurabili alla stregua degli altri trattori? Per essere assicurati per la circolazione stradadale devono essere omologati e quindi non è sufficiente avere la targa?
Generalmente tutte le macchine agricole semoventi, tra cui anche i carri raccolta frutta - di cui all’art.57, comma 2 lettera a), punto 2) - per poter circolare su strada pubblica devono essere dotate di omologazione. Dalla Sua email emerge che la macchina di che trattasi è corredata di carta di circolazione e targa di immatricolazione; documenti questi ultimi che vengono rilasciati solo nel caso in cui la macchina sia stata omologata. Pertanto, la Sua macchina è abilitata alla circolazione stradale ed a tal fine ricorre l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCA).

Buongiorno, vorrei sapere la dimensione delle targhe ripetitrici per rimorchi agricoli, la motorizzazione di zona ha fatto un po’ di confusione e non sono riuscito a capire che tipo mi occorre. Grazie.
Le caratteristiche della targa ripetitrice della macchina agricola traente, da applicare nel caso sia occultata la visibilità della targa di immatricolazione di quest'ultima, sull'ultimo elemento del convoglio (rimorchio agricolo o macchina agricola operatrice trainata), sono contenute nell'art.258 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento al nuovo codice della strada). Le dimensioni previste sono di 165 mm x 165 mm; in...è riportata la figura tratta dallo stesso regolamento.

Vorrei acquistare un trattore agricolo, come per le autovetture, devo controllare la rispondenza alle direttive comunitarie?
Anche i trattori agricoli devono rispondere all’atto dell’omologazione a parametri costruttivi ben precisi. Ciò può riguardare le diverse componenti del trattore: dal motore, ai dispositivi di frenatura, ai dispositivi di illuminazione, ai dispositivi di protezione ecc. In particolare, per il motore vi sono dei limiti di emissioni inquinanti cui il costruttore, in fasi successive, deve adeguarsi. A riguardo occorre distinguere tra quelle che sono le norme costruttive e le norme legate alla circolazione stradale. Ad esempio molte autovetture, per norme emanate a livello locale, a seconda della rispondenza del motore a normative comunitarie possono essere ammesse alla circolazione stradale all’interno di alcuni centri abitati o meno. Per le macchine agricole, il problema non si è mai presentato, perché circolano normalmente al di fuori dei centri abitati, per numero di gran lunga inferiore alle altre categorie di veicoli in circolazione e per norme costruttive di riferimento diverse rispetto agli altri veicoli in circolazione. Ciò che è importante sapere è che l’immatricolazione di una macchina agricola può avvenire entro e non oltre il termine di due anni dalla data di scadenza dell’omologazione.

Con la mia trattrice agricola e trincia erba pulisco il mio fronte strada, lavorando sulla stessa, sono in regola se malauguratamente qualcuno mi viene a sbattere? o il trincia erba tira un sasso? Premetto che sono assicurato con rc obbligatoria. Quali sono le nome vigenti per poter dormire tranquillo? Grazie.
Con la recente modifica dell'art.57 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) è consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio, tra cui certamente anche la manutenzione dei cigli erbosi lungo le strade. L'assicurazione RC obbligatoria non copre sicuramente i rischi derivanti dalle attività svolte nell'ambito di un cantiere stradale mobile, per il quale suggerisco di valutare la stipula di una copertura assicurativa specifica. Nel caso in cui le operazioni di manutenzione dei cigli erbosi vengano svolte impegnando la strada pubblica, per il cantiere mobile di che trattasi deve essere richiesta una preventiva autorizzazione (art.21 Codice della strada) ed assoggettarsi alle disposizioni relative alla segnalazione del cantiere (art.31 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada - DPR 16 dicembre 1992 n.495).

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